Il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026 ha aggiornato il regolamento del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), modificando il DM 106/2020 e introducendo novità rilevanti su iscrizione, gestione delle pratiche e deposito degli atti per gli enti del Terzo Settore (ETS). Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, punta a semplificare alcune procedure ma anche a rafforzare gli obblighi amministrativi.
Delega telematica: più semplicità operativa
Una delle principali innovazioni è la possibilità di utilizzare una delega telematica per le pratiche RUNTS. Il legale rappresentante può incaricare un delegato direttamente tramite la piattaforma: il sistema genera automaticamente il documento di delega, che viene allegato alla pratica senza ulteriori formalità.
Questa modalità non riguarda solo l’iscrizione iniziale, ma anche gli aggiornamenti successivi, il deposito degli atti e le comunicazioni di variazione. La misura risponde alle esigenze degli enti più piccoli, che spesso si affidano a consulenti o collaboratori esterni.
Parallelamente, viene rafforzata la digitalizzazione: le comunicazioni tra uffici RUNTS ed enti avverranno principalmente online, con l’obiettivo di ridurre i tempi e l’uso della carta.
Trasferimento di sede: chiarita la competenza
In caso di cambio di sede, la competenza passa automaticamente all’ufficio RUNTS territorialmente competente per la nuova sede. Il trasferimento è gestito internamente tra gli uffici e comunicato all’ente, evitando duplicazioni e incertezze.
Nuovi obblighi di deposito
Il decreto amplia l’elenco degli atti da depositare, introducendo nuovi adempimenti, tra cui:
- relazioni annuali dell’organo di controllo e del revisore (se presenti);
- delibera di approvazione del bilancio per le fondazioni;
- attestazioni di adesione a enti associativi;
- comunicazione dell’eventuale riacquisizione della natura non commerciale;
- aggiornamento degli elenchi dei soci non persone fisiche per tutti gli ETS.
Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni, mentre i bilanci vanno depositati nei termini previsti dal Codice del Terzo Settore. Tutte queste operazioni possono essere effettuate anche tramite delegato.
Deposito bilanci: più professionisti abilitati
Viene estesa agli Esperti Contabili (sezione B dell’Albo) la possibilità di depositare i bilanci degli ETS, prima riservata ai Dottori Commercialisti. In generale, il deposito degli atti può essere effettuato anche da delegati non iscritti ad albi professionali.
Cancellazione e devoluzione del patrimonio
Il decreto introduce regole più dettagliate sulla devoluzione del patrimonio, distinguendo tra:
- enti che escono dal RUNTS ma continuano l’attività: devono devolvere solo l’incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione;
- enti che si sciolgono definitivamente: devono devolvere l’intero patrimonio residuo.
Per la cancellazione, sono previsti nuovi documenti obbligatori. L’operazione si perfeziona solo dopo aver dimostrato l’avvenuta devoluzione. È inoltre introdotta una procedura semplificata per gli enti senza rapporti giuridici pendenti, basata sulla sola delibera assembleare.
ONLUS: scadenza al 31 marzo 2026
Le ONLUS iscritte al 31 dicembre 2025 devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 per mantenere la qualifica di ETS con continuità e effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
In caso di mancato rispetto della scadenza, l’ente perde le agevolazioni fiscali e, salvo scioglimento, deve devolvere l’incremento patrimoniale maturato.
Quadro fiscale 2026
Dal 1° gennaio 2026 è operativo il regime fiscale agevolato per gli ETS previsto dal Codice del Terzo Settore, dopo l’approvazione della Commissione Europea. Le modifiche introdotte dal DLgs 186/2025 — tra cui il rinvio al 2036 del nuovo regime IVA per gli enti associativi — completano il nuovo assetto normativo.
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