Dal giugno 2026 entrerà in vigore una nuova modulistica nazionale standardizzata per la presentazione della SCIA delle strutture ricettive. I nuovi modelli, approvati con l’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026, riguarderanno le strutture alberghiere, quelle extra-alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta.
L’obiettivo è uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale, introducendo moduli unici che includono il Codice Identificativo Nazionale (CIN), la classificazione ISTAT delle strutture e tre differenti tipologie di SCIA da presentare tramite il SUAP comunale.
Cos’è la SCIA per le strutture ricettive
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è il titolo amministrativo che consente di avviare, modificare o ampliare un’attività ricettiva. La pratica deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente.
In linea generale, l’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione della segnalazione, salvo i casi in cui siano necessarie autorizzazioni preventive previste dalla normativa vigente.
L’obbligo interessa tutte le attività ricettive gestite in forma imprenditoriale, comprese le locazioni brevi esercitate professionalmente che superano le soglie fissate dalla Legge di Bilancio 2026. Per le locazioni turistiche occasionali, invece, molte normative regionali prevedono soltanto una comunicazione preventiva.
Tre modelli nazionali per le diverse tipologie di strutture
L’Accordo della Conferenza Unificata ha introdotto tre distinti modelli di SCIA:
- strutture alberghiere;
- strutture extra-alberghiere;
- strutture ricettive all’aria aperta.
I moduli rappresentano uno standard minimo valido in tutta Italia e comprendono anche nuove forme di ospitalità non previste nella precedente modulistica.
Tra le nuove tipologie ricettive trovano spazio formule innovative come il garden sharing, il boat & breakfast, gli alloggi galleggianti e le strutture di ospitalità diffusa, inserite nella nuova classificazione nazionale.
Le tre tipologie di SCIA
La procedura amministrativa può assumere tre diverse forme:
SCIA semplice
È la procedura ordinaria che consente l’avvio immediato dell’attività mediante la sola presentazione della segnalazione.
SCIA unica
Oltre alla SCIA principale, comprende altre segnalazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, presentate contestualmente attraverso il SUAP.
SCIA condizionata
Si applica quando l’avvio dell’attività è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti. In questi casi l’attività può iniziare solo dopo il rilascio dei relativi titoli.
Documentazione da allegare
La nuova modulistica organizza gli allegati in quattro categorie principali:
Documentazione obbligatoria
- planimetria dei locali;
- documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
- dichiarazioni relative ai requisiti morali e di onorabilità dei soci e degli amministratori.
Segnalazioni collegate alla SCIA unica
Tra queste possono rientrare:
- notifica sanitaria;
- SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande;
- SCIA antincendio;
- SCIA per l’installazione di insegne.
Domande collegate alla SCIA condizionata
Possono comprendere:
- richiesta di classificazione della struttura;
- autorizzazioni regionali;
- autorizzazioni relative alle insegne e ad altri titoli abilitativi.
Imposta di bollo e diritti
Nei casi di SCIA condizionata è richiesto il pagamento dell’imposta di bollo, tramite marca tradizionale o assolvimento virtuale, oltre agli eventuali diritti amministrativi previsti.
CIN e classificazione ISTAT
Una delle principali novità riguarda l’obbligo di indicare nel modulo il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che identifica la struttura all’interno della Banca Dati delle Strutture Ricettive.
Il CIN, introdotto dall’articolo 13-ter del Decreto Legge n. 145/2023, deve essere richiesto prima della presentazione della SCIA, esposto presso la struttura e riportato in tutti gli annunci pubblicitari.
La modulistica recepisce inoltre la nuova classificazione ISTAT, articolata su tre livelli:
- macrocategoria;
- categoria;
- sottocategoria.
Le specificità regionali e provinciali saranno selezionabili direttamente all’interno dei moduli.
Apertura, variazione e ampliamento
La nuova modulistica distingue tre differenti tipologie di pratica:
- apertura, per l’avvio di una nuova attività ricettiva;
- variazione, per modifiche riguardanti capacità ricettiva, dotazioni o classificazione della struttura;
- ampliamento, previsto come procedura autonoma per le strutture ricettive all’aria aperta.
Per le variazioni sarà necessario indicare il CIN già attribuito, mantenendo lo stesso iter procedurale previsto per l’apertura.
Controlli e verifiche
Dopo la presentazione della SCIA, diversi enti pubblici effettuano controlli successivi in base alle rispettive competenze.
SUAP
Riceve la segnalazione, verifica la completezza della documentazione e coordina i controlli delle amministrazioni coinvolte.
Comune
Accerta la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e applica le eventuali sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Regioni
Verificano la corretta classificazione delle strutture e definiscono gli elementi informativi variabili della modulistica.
Vigili del Fuoco
Intervengono in materia di prevenzione incendi per:
- strutture alberghiere ed extra-alberghiere con oltre 25 posti letto;
- strutture all’aria aperta con capienza superiore a 400 persone.
ASL
Riceve la notifica sanitaria obbligatoria nei casi di somministrazione di alimenti e bevande, in applicazione del Regolamento CE n. 852/2004.
Prefettura e Questura
Effettuano le verifiche previste dalla normativa antimafia contenuta nel D.Lgs. 159/2011.
Scadenze per l’adeguamento della modulistica
L’Accordo della Conferenza Unificata ha fissato precisi termini per l’adeguamento dei modelli amministrativi:
- entro il 17 maggio 2026 le Regioni hanno aggiornato i contenuti di propria competenza;
- entro l’inizio di giugno 2026 i Comuni hanno adeguato la modulistica utilizzata dai rispettivi SUAP.
Poiché l’adozione può avvenire con tempistiche differenti sul territorio, è consigliabile verificare presso il SUAP del Comune competente quale modello sia effettivamente in uso prima di presentare la pratica.
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