Se l’attività edile è stata di fatto cessata e la società si limita a concedere in locazione i propri immobili strumentali, è necessario aggiornare l’attività dichiarata e il relativo codice ATECO. Non si tratta tanto di eliminare il vecchio codice, quanto di comunicare una variazione dell’attività economica esercitata. Il codice ATECO dell’edilizia può essere mantenuto solo se l’impresa continua a operare nel settore, anche come attività secondaria.
Per la locazione di immobili strumentali propri, il codice ATECO 2025 generalmente applicabile è il 68.20.02, riferito all’affitto e gestione di terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbricati propri o detenuti in locazione. Si tratta del codice più adatto nel caso di capannoni, uffici, locali commerciali, immobili produttivi o altri beni non abitativi concessi in affitto.
Se la società non svolge più attività di costruzione e i ricavi derivano prevalentemente dalla locazione immobiliare, l’attività immobiliare deve essere indicata come attività prevalente. Il codice ATECO relativo all’edilizia va invece mantenuto solo se l’impresa continua a esercitare attività nel comparto delle costruzioni, anche in via accessoria rispetto alla locazione.
La variazione dell’attività deve essere comunicata tramite Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, utilizzando la procedura telematica DIRE, che dal 12 febbraio 2026 ha sostituito ComUnica. La pratica consente l’aggiornamento della descrizione dell’attività economica e l’allineamento dei dati con Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, ove interessati dalla modifica. È importante che la descrizione dell’attività riportata in visura sia coerente con il codice ATECO dichiarato.
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