Cambio di residenza, addio alla PEC: cosa cambia con il nuovo regolamento anagrafico

Il nuovo regolamento anagrafico punta sulla digitalizzazione delle procedure: per il cambio di residenza saranno ammessi lo sportello comunale e il portale ANPR. La PEC resterà utilizzabile solo per alcune variazioni anagrafiche.

La PEC potrebbe presto non essere più utilizzabile per presentare la dichiarazione di cambio di residenza.

È questa una delle principali novità contenute nello schema di revisione del regolamento anagrafico approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, destinato a sostituire e aggiornare le regole contenute nel DPR 30 maggio 1989, n. 223.

L’obiettivo della riforma è adeguare la disciplina anagrafica al censimento permanente della popolazione e alla progressiva digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo sistema prevede una significativa razionalizzazione dei canali attraverso i quali possono essere presentate le dichiarazioni anagrafiche. Per le variazioni che comportano un effettivo trasferimento della dimora abituale, i cittadini dovranno utilizzare lo sportello dell’Anagrafe oppure il portale ANPR, accedendo mediante identità digitale.

La PEC non scompare completamente, ma rimane prevista per alcune variazioni anagrafiche che non comportano un trasferimento della residenza e, quindi, non richiedono accertamenti sulla dimora abituale.

È importante sottolineare che il nuovo regolamento non è ancora in vigore. Fino alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale continuano ad applicarsi le regole attualmente vigenti.

Cambio di residenza: cosa prevede oggi la normativa

Attualmente la dichiarazione di residenza può essere presentata direttamente davanti all’ufficiale di anagrafe oppure trasmessa a distanza secondo le modalità previste dall’articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La disciplina attuale consente quindi diversi canali di trasmissione, tra cui:

  • raccomandata;
  • fax;
  • posta elettronica;
  • PEC;
  • procedura telematica attraverso il portale ANPR.

Per quanto riguarda l’invio telematico, la normativa prevede specifiche modalità di identificazione del dichiarante.

La dichiarazione può infatti essere:

  • sottoscritta con firma digitale;
  • trasmessa attraverso un sistema che consenta l’identificazione del dichiarante, come CIE o CNS;
  • inviata dalla casella PEC del dichiarante;
  • sottoscritta con firma autografa e accompagnata dalla copia del documento di identità.

Il cittadino deve dichiarare il trasferimento entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il cambio di residenza.

Una volta ricevuta la dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe provvede alla registrazione entro i termini previsti dalla normativa e il Comune effettua successivamente gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza della dimora abituale.

Cosa cambia con il nuovo regolamento

La riforma introduce una distinzione più netta tra le diverse tipologie di dichiarazioni anagrafiche.

Per le operazioni che incidono direttamente sulla residenza e sulla dimora abituale, i canali ammessi saranno sostanzialmente due:

  1. presentazione allo sportello dell’Anagrafe;
  2. procedura online attraverso ANPR, con accesso tramite identità digitale.

La modifica riguarda in particolare:

  • il trasferimento della residenza da un altro Comune;
  • il trasferimento della residenza dall’estero;
  • il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune;
  • la costituzione di una nuova famiglia o convivenza;
  • le variazioni nella composizione della famiglia o della convivenza.

In queste situazioni la PEC non sarà più un canale alternativo per presentare la dichiarazione.

La tabella delle nuove modalità

DichiarazioneModalità previste con la riforma
Trasferimento di residenza da altro ComuneSportello Anagrafe o ANPR
Trasferimento dall’esteroSportello Anagrafe o ANPR
Cambio di abitazione nello stesso ComuneSportello Anagrafe o ANPR
Costituzione di nuova famiglia o convivenzaSportello Anagrafe o ANPR
Variazione nella composizione della famiglia o convivenzaSportello Anagrafe o ANPR
Cambio dell’intestatario della scheda di famiglia o responsabile della convivenzaAnche PEC e altri canali a distanza
Cambio della qualifica professionaleAnche PEC e altri canali a distanza
Cambio del titolo di studioAnche PEC e altri canali a distanza

Come funzionerà il cambio di residenza online su ANPR

Per i cittadini che scelgono la procedura digitale, il riferimento sarà il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Il servizio consente ai cittadini maggiorenni registrati in ANPR di presentare alcune dichiarazioni anagrafiche direttamente online.

L’accesso avviene attraverso una identità digitale, utilizzando:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS.

La procedura permette, tra le altre cose, di gestire il trasferimento di residenza da un Comune a un altro, il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune e, per gli iscritti all’AIRE, il rimpatrio dall’estero.

La richiesta può inoltre essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia anagrafica per conto dell’intero nucleo, secondo le modalità previste dalla procedura.

Perché la PEC viene esclusa

La scelta contenuta nello schema di regolamento risponde soprattutto a esigenze di identificazione del dichiarante e di controllo della residenza effettiva.

Il cambio di residenza non consiste infatti soltanto nella modifica di un dato amministrativo: il Comune deve verificare la dimora abituale del cittadino e, nei casi previsti, la legittimità dell’occupazione dell’immobile.

Per questo motivo il nuovo sistema privilegia due modalità considerate maggiormente strutturate:

  • la presenza fisica davanti all’ufficiale di anagrafe;
  • l’identificazione attraverso un sistema di identità digitale sulla piattaforma ANPR.

La PEC continuerà invece a essere ammessa per variazioni che non incidono sulla posizione abitativa e che non richiedono gli stessi accertamenti.

La PEC non viene eliminata completamente

È importante evitare un equivoco: la riforma non determina la scomparsa della PEC dalle procedure anagrafiche.

La posta elettronica certificata continuerà a poter essere utilizzata per alcune comunicazioni e dichiarazioni, tra cui quelle relative:

  • all’intestatario della scheda di famiglia;
  • al responsabile della convivenza;
  • alla qualifica professionale;
  • al titolo di studio.

La differenza fondamentale riguarda quindi le dichiarazioni che modificano la dimora abituale.

Per queste ultime il nuovo regolamento punta a concentrare le procedure sullo sportello comunale e sull’ANPR.

Chi potrebbe essere maggiormente interessato dalla novità

La modifica potrebbe avere un impatto soprattutto sui cittadini che, pur disponendo di una PEC, non possiedono SPID, CIE o CNS e utilizzano attualmente la posta elettronica certificata per evitare di recarsi fisicamente all’Anagrafe.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, in assenza di identità digitale, l’alternativa sarà quindi la presentazione della dichiarazione allo sportello comunale.

La novità interessa anche chi si avvale normalmente di un intermediario o di un professionista per la trasmissione della dichiarazione attraverso PEC: il nuovo sistema privilegia infatti l’identificazione diretta del cittadino attraverso ANPR.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Il nuovo regolamento non è ancora operativo.

L’iter è iniziato con l’approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio dei Ministri. Successivamente il provvedimento ha acquisito i pareri degli organismi competenti.

Tra i passaggi più importanti figurano:

  • il provvedimento n. 299 del 17 aprile 2026 del Garante per la protezione dei dati personali;
  • il parere n. 1182/2026 del Consiglio di Stato, reso il 7 luglio 2026;
  • l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri;
  • l’emanazione del DPR;
  • la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Solo con la pubblicazione del regolamento definitivo decorrerà l’efficacia delle nuove disposizioni, secondo quanto previsto dal testo finale.

Fino ad allora la PEC resta utilizzabile

Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, non cambia la disciplina attualmente vigente.

Chi deve effettuare oggi un cambio di residenza può quindi continuare a utilizzare i canali attualmente previsti dalla normativa, compresa la PEC, naturalmente nel rispetto delle modalità stabilite dal Comune competente.

È quindi fondamentale distinguere tra la riforma annunciata e la disciplina già in vigore: la PEC non è stata ancora eliminata per il cambio di residenza.

Cosa fare per evitare problemi

Chi deve cambiare residenza non deve quindi attendere l’entrata in vigore della riforma.

Per una pratica presentata oggi è consigliabile:

  1. verificare sul sito del proprio Comune le modalità di presentazione accettate;
  2. utilizzare, quando possibile, il servizio ANPR;
  3. controllare di avere a disposizione SPID, CIE o CNS per la procedura online;
  4. preparare la documentazione relativa all’immobile e al titolo di occupazione;
  5. verificare i dati di tutti i componenti maggiorenni della famiglia che trasferiscono la residenza.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, invece, per il cambio di residenza la scelta sarà sostanzialmente tra sportello comunale e ANPR.

In sintesi

La riforma del regolamento anagrafico introduce un’importante semplificazione, ma anche una riduzione dei canali utilizzabili per il cambio di residenza.

La PEC, oggi ammessa per la trasmissione delle dichiarazioni anagrafiche a determinate condizioni, sarà esclusa dalle principali procedure che comportano un trasferimento della dimora abituale.

Il nuovo modello si baserà quindi su:

ANAGRAFE COMUNALE + ANPR + IDENTITÀ DIGITALE

La PEC continuerà invece a essere utilizzabile per alcune variazioni anagrafiche che non richiedono verifiche sulla dimora abituale.

Attenzione però alle tempistiche: fino alla pubblicazione del nuovo regolamento in Gazzetta Ufficiale, le nuove regole non sono ancora operative e continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.

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