La legge delega n. 137/2026 apre la strada a una profonda revisione dell’ordinamento forense: amministratori di società di capitali, nuove incompatibilità, attività riservate, società tra avvocati e riforma dell’esame di Stato.
La Legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2026, avvia una delle più importanti riforme della professione forense degli ultimi anni. La norma è entrata in vigore il 16 agosto 2026, ma le nuove disposizioni non sono ancora operative, poiché il Governo dovrà emanare i decreti legislativi attuativi entro il 16 febbraio 2027.
L’obiettivo è aggiornare la Legge n. 247/2012, ridefinendo incompatibilità professionali, attività riservate agli avvocati, forme di esercizio della professione, tirocinio, esame di Stato e disciplina ordinistica.
Le principali novità
Tra le innovazioni più rilevanti troviamo:
- apertura agli avvocati delle principali cariche nelle società di capitali;
- ridefinizione delle incompatibilità professionali;
- nuova disciplina delle attività riservate;
- revisione delle società tra avvocati e delle reti professionali;
- riforma del tirocinio e dell’esame di Stato;
- aggiornamento dell’obbligo di formazione continua;
- modifiche al sistema disciplinare.
Cariche societarie: la svolta più attesa
La modifica più significativa riguarda la possibilità, oggi vietata, per un avvocato di assumere incarichi gestionali nelle società di capitali.
Attualmente l’art. 18 della Legge n. 247/2012 considera incompatibili incarichi come:
- amministratore unico;
- consigliere delegato;
- presidente con poteri individuali;
- liquidatore.
La legge delega cambia completamente impostazione e prevede che tali incarichi diventino compatibili, una volta emanati i decreti attuativi.
Schema delle principali incompatibilità e novità
| INCARICO O ATTIVITÀ | REGIME VIGENTE E INDIRIZZO DELLA DELEGA |
|---|---|
| Amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali (anche cooperative), società a capitale pubblico, enti e consorzi | Oggi incompatibile salvo eccezioni previste dalla Legge n. 247/2012. La riforma rende tali incarichi compatibili. |
| Socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone | Rimane incompatibile, salvo specifiche eccezioni previste per società tra avvocati e società di gestione patrimoniale familiare. |
| Gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e nelle crisi d’impresa | Attività già ammesse che la delega conferma espressamente tra quelle compatibili. |
| Amministratore di condominio | Attività oggi non disciplinata espressamente; la riforma la inserisce tra quelle compatibili. |
| Agente sportivo, attività sportiva e insegnamento delle professioni della montagna | Compatibilità introdotta espressamente dalla nuova delega. |
| Insegnamento e ricerca universitaria in materie giuridiche | Compatibilità confermata, nel rispetto dei limiti già previsti dalla normativa vigente. |
Attenzione: fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi continua ad applicarsi la normativa attuale. Pertanto un avvocato che oggi accetta una carica incompatibile rischia ancora la cancellazione dall’Albo.
Attività riservate agli avvocati
La delega definisce in maniera più precisa quali attività sono riservate esclusivamente agli iscritti all’Albo.
Restano di competenza esclusiva:
- assistenza e difesa davanti agli organi giurisdizionali;
- arbitrati rituali;
- negoziazione assistita;
- mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.
La consulenza legale stragiudiziale diventa attività riservata quando viene svolta:
- in modo organizzato;
- continuativo;
- sistematico;
- collegata all’attività giurisdizionale.
Viene inoltre prevista la nullità degli accordi che riconoscano compensi a soggetti non iscritti all’Albo per attività di assistenza legale riservata.
Società tra avvocati e reti professionali
La riforma amplia le modalità di esercizio della professione.
Saranno confermati tre modelli organizzativi:
- associazioni professionali;
- reti professionali;
- società tra avvocati (di persone, capitali o cooperative).
Resta personale il rapporto con il cliente e permane la responsabilità dell’avvocato anche quando opera tramite una società.
Le reti multidisciplinari potranno comprendere professionisti diversi, ma dovranno sempre prevedere la presenza di almeno due avvocati.
Equo compenso e parametri
Il compenso continuerà ad essere liberamente concordato tra professionista e cliente, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso.
Le novità prevedono:
- aggiornamento dei parametri ministeriali ogni due anni;
- responsabilità solidale delle parti che definiscono una controversia per il pagamento degli onorari;
- revisione del sistema dei pareri di congruità.
Nuovo tirocinio forense
La pratica professionale continuerà a durare 18 mesi, ma viene profondamente riorganizzata.
Sono previste:
- frequenza obbligatoria delle scuole forensi per dodici mesi;
- possibilità di seguire fino al 40% delle lezioni in modalità telematica sincrona;
- prova finale obbligatoria per ottenere il certificato di compiuto tirocinio;
- gratuità dei corsi per praticanti con ISEE entro la soglia prevista;
- rimborso delle spese sostenute durante la pratica.
Cambia l’esame di Stato
La riforma reintroduce un esame strutturato con:
- due prove scritte;
- una prova orale;
- utilizzo della videoscrittura durante gli elaborati;
- casi pratici e quesiti su diritto sostanziale, processuale, ordinamento e deontologia.
Formazione continua
L’aggiornamento professionale diventa annuale.
Il mancato assolvimento dell’obbligo comporterà:
- sospensione amministrativa automatica dall’Albo;
- possibilità di recuperare i crediti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Ordini forensi e disciplina
La riforma interviene anche sull’organizzazione della professione.
Tra le principali novità:
- albo unico nazionale informatizzato;
- archivio telematico delle decisioni disciplinari;
- limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri degli Ordini;
- nuove regole elettorali;
- rito disciplinare semplificato per le violazioni meno gravi;
- introduzione dell’istituto della riabilitazione.
Quando entreranno in vigore le nuove regole?
È importante ricordare che la Legge n. 137/2026 è una legge delega.
Le novità illustrate diventeranno operative solo dopo l’emanazione dei decreti legislativi, previsti entro il 16 febbraio 2027, che definiranno modalità applicative, decorrenza e disciplina transitoria.
Fino ad allora continua ad applicarsi integralmente la Legge n. 247/2012, con tutte le incompatibilità oggi vigenti.
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