Le sedi territoriali dell’Inps continuano a procedere con frequenza all’iscrizione d’ufficio dei soci di Srl alla gestione commercianti, soprattutto nei casi in cui la società non abbia dipendenti e il socio ricopra anche il ruolo di amministratore.
Secondo la logica seguita dall’Istituto, se all’interno dell’azienda non risultano lavoratori subordinati, allora deve necessariamente essere il socio a svolgere l’attività operativa. Da questa presunzione l’Inps fa spesso derivare automaticamente l’obbligo contributivo.
La Corte di Cassazione, però, ha chiarito più volte che questo automatismo non è legittimo.
La Cassazione: non basta essere socio o amministratore
L’articolo 1, comma 203, della Legge 662/1996 stabilisce che l’iscrizione alla gestione commercianti richiede la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Non è quindi sufficiente:
- essere socio della Srl;
- ricoprire la carica di amministratore;
- detenere quote societarie;
- essere socio unico.
Per far scattare l’obbligo contributivo è necessario dimostrare una partecipazione concreta, stabile e continuativa all’attività d’impresa, distinta dal semplice esercizio dei poteri gestori o dall’apporto di capitale.
La qualità di socio di una società di capitali, infatti, non attribuisce automaticamente il diritto o il dovere di svolgere attività lavorativa all’interno della società. Tale attività deve derivare da uno specifico rapporto giuridico, che può essere di lavoro subordinato, collaborazione o altra forma contrattuale.
In assenza di questo elemento, la semplice presenza del socio nell’organigramma societario non giustifica l’iscrizione previdenziale.
L’errore dell’Inps: presunzioni basate sulla struttura societaria
Nella pratica amministrativa, l’Inps tende spesso a fondare l’iscrizione su elementi meramente formali, quali:
- assenza di dipendenti;
- coincidenza tra socio e amministratore;
- presenza di un socio unico;
- dimensioni ridotte della società.
Secondo la Cassazione, tuttavia, questi elementi non sono sufficienti a dimostrare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa personale.
L’onere della prova grava sull’Inps, che deve dimostrare concretamente la presenza di una stabile ingerenza del socio nell’attività aziendale.
Serve quindi un accertamento specifico e dettagliato, basato su elementi fattuali come:
- presenza costante in azienda;
- gestione diretta di acquisti e vendite;
- rapporti con clienti e fornitori;
- gestione del magazzino;
- partecipazione continuativa al ciclo produttivo o commerciale.
Si tratta di circostanze concrete che non possono essere semplicemente dedotte dalla struttura della società.
Società senza dipendenti: l’iscrizione non è automatica
Una Srl può operare perfettamente anche senza dipendenti, affidandosi a:
- consulenti esterni;
- collaboratori autonomi;
- servizi in outsourcing;
- professionisti incaricati.
Allo stesso modo, l’amministratore può limitarsi alle attività di indirizzo strategico e coordinamento senza intervenire direttamente nell’operatività quotidiana.
In queste situazioni, l’iscrizione alla gestione commercianti non è dovuta.
Base imponibile contributiva: contano solo i redditi d’impresa
Anche quando l’iscrizione risulta legittima, occorre individuare correttamente la base imponibile su cui calcolare i contributi.
L’articolo 3-bis del D.L. 384/1992 stabilisce che il contributo annuo deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef.
La Cassazione ha precisato, con un orientamento ormai consolidato (sentenze nn. 29779/2017, 21540/2019, 16811/2023 e 16813/2023), che:
- la base imponibile contributiva coincide esclusivamente con i redditi qualificabili fiscalmente come redditi d’impresa;
- non rileva qualsiasi reddito percepito dal soggetto assicurato.
Opposizione agli avvisi Inps: attenzione ai termini
Nella fase amministrativa l’Inps tende spesso a confermare l’iscrizione anche in presenza di documentazione contraria, rinviando ogni verifica approfondita alla fase giudiziale.
Il rischio concreto è che un accertamento che dovrebbe essere analitico e fondato su prove specifiche si trasformi in un automatismo basato sulla sola struttura societaria.
L’opposizione ai provvedimenti Inps segue il rito previdenziale previsto dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile, con termini di decadenza generalmente più stringenti rispetto a quelli tributari.
Per questo motivo, chi riceve:
- un avviso bonario;
- una richiesta contributiva;
- un provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti;
deve verificare tempestivamente se l’Inps abbia realmente provato lo svolgimento di attività lavorativa personale, abituale e prevalente del socio.
Se tale prova manca, la pretesa contributiva può essere contestata perché priva dei necessari presupposti di legge.
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