Nuove regole UE per acconciatori, estetisti e GDO dal 1° maggio 2026

Dal 1° maggio 2026 entrano in vigore nuove restrizioni europee che impattano in modo significativo il settore dei cosmetici, coinvolgendo parrucchieri, estetisti, rivenditori e grande distribuzione. Il Regolamento (UE) 2026/78 introduce il divieto o la limitazione di alcune sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), imponendo regole più stringenti su vendita e utilizzo, anche per i prodotti già presenti in magazzino.

Cosa cambia con il Regolamento (UE) 2026/78

La nuova normativa modifica il quadro già definito dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, rafforzando il controllo su tre ingredienti molto diffusi nei cosmetici:

  • argento (CI 77820)
  • Hexyl Salicylate
  • bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)

Le disposizioni sono immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri e non prevedono alcun periodo transitorio.

Argento: forti limitazioni d’uso

L’argento, utilizzato per effetti brillanti in smalti, gel UV e make-up, viene fortemente limitato:

  • consentito solo fino allo 0,2% in prodotti per labbra e ombretti
  • vietato in smalti, gel per unghie, nail art e prodotti spray
  • proibito in qualsiasi altra categoria oltre la soglia consentita

Dal 1° maggio, i prodotti non conformi non possono più essere né venduti né utilizzati, nemmeno in ambito professionale.

Hexyl Salicylate: limiti variabili

Per questa sostanza profumante, i limiti cambiano a seconda del prodotto:

  • fino al 2% nei profumi idroalcolici (esclusi quelli per bambini piccoli)
  • massimo 0,5% nei prodotti da risciacquo (shampoo, bagnoschiuma)
  • fino allo 0,3% nei prodotti leave-on (creme, deodoranti)
  • soglie più basse o divieto per prodotti destinati ai bambini sotto i 3 anni e per l’igiene orale

L’attenzione è alta soprattutto per l’esposizione continuativa nei contesti professionali.

Bifenil-2-olo: concentrazioni ridotte e stop agli spray

Per questo conservante antibatterico:

  • massimo 0,2% nei prodotti da risciacquo
  • massimo 0,15% nei prodotti senza risciacquo
  • divieto totale nei prodotti spray o aerosol
  • esclusione dai prodotti per il cavo orale

Scorte: nessuna deroga

Uno degli aspetti più critici riguarda le giacenze: dal 1° maggio 2026 i prodotti non conformi devono essere ritirati, indipendentemente da quando sono stati acquistati o prodotti. La normativa non chiarisce le modalità di gestione (reso o smaltimento), lasciando spazio agli accordi tra operatori e fornitori.

Obblighi per operatori e distribuzione

Le nuove regole coinvolgono tutta la filiera:

  • parrucchieri ed estetisti devono controllare e rimuovere i prodotti non conformi prima dell’uso
  • negozi, farmacie e profumerie non possono vendere o esporre articoli fuori norma
  • la GDO deve ritirare dagli scaffali i prodotti non conformi entro la scadenza

Sanzioni

Il mancato adeguamento può comportare sanzioni economiche e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.

In sintesi, il Regolamento segna un cambio netto: maggiore responsabilità per tutti gli operatori e tolleranza zero per i prodotti non conformi già dal giorno successivo all’entrata in vigore.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni Contattaci ai nostri recapiti telefonici o vieni nei nostri uffici di Milano e Battipaglia per una consulenza gratuita

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