Dal 1° maggio 2026 entrano in vigore nuove restrizioni europee che impattano in modo significativo il settore dei cosmetici, coinvolgendo parrucchieri, estetisti, rivenditori e grande distribuzione. Il Regolamento (UE) 2026/78 introduce il divieto o la limitazione di alcune sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), imponendo regole più stringenti su vendita e utilizzo, anche per i prodotti già presenti in magazzino.
Cosa cambia con il Regolamento (UE) 2026/78
La nuova normativa modifica il quadro già definito dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, rafforzando il controllo su tre ingredienti molto diffusi nei cosmetici:
- argento (CI 77820)
- Hexyl Salicylate
- bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)
Le disposizioni sono immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri e non prevedono alcun periodo transitorio.
Argento: forti limitazioni d’uso
L’argento, utilizzato per effetti brillanti in smalti, gel UV e make-up, viene fortemente limitato:
- consentito solo fino allo 0,2% in prodotti per labbra e ombretti
- vietato in smalti, gel per unghie, nail art e prodotti spray
- proibito in qualsiasi altra categoria oltre la soglia consentita
Dal 1° maggio, i prodotti non conformi non possono più essere né venduti né utilizzati, nemmeno in ambito professionale.
Hexyl Salicylate: limiti variabili
Per questa sostanza profumante, i limiti cambiano a seconda del prodotto:
- fino al 2% nei profumi idroalcolici (esclusi quelli per bambini piccoli)
- massimo 0,5% nei prodotti da risciacquo (shampoo, bagnoschiuma)
- fino allo 0,3% nei prodotti leave-on (creme, deodoranti)
- soglie più basse o divieto per prodotti destinati ai bambini sotto i 3 anni e per l’igiene orale
L’attenzione è alta soprattutto per l’esposizione continuativa nei contesti professionali.
Bifenil-2-olo: concentrazioni ridotte e stop agli spray
Per questo conservante antibatterico:
- massimo 0,2% nei prodotti da risciacquo
- massimo 0,15% nei prodotti senza risciacquo
- divieto totale nei prodotti spray o aerosol
- esclusione dai prodotti per il cavo orale
Scorte: nessuna deroga
Uno degli aspetti più critici riguarda le giacenze: dal 1° maggio 2026 i prodotti non conformi devono essere ritirati, indipendentemente da quando sono stati acquistati o prodotti. La normativa non chiarisce le modalità di gestione (reso o smaltimento), lasciando spazio agli accordi tra operatori e fornitori.
Obblighi per operatori e distribuzione
Le nuove regole coinvolgono tutta la filiera:
- parrucchieri ed estetisti devono controllare e rimuovere i prodotti non conformi prima dell’uso
- negozi, farmacie e profumerie non possono vendere o esporre articoli fuori norma
- la GDO deve ritirare dagli scaffali i prodotti non conformi entro la scadenza
Sanzioni
Il mancato adeguamento può comportare sanzioni economiche e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.
In sintesi, il Regolamento segna un cambio netto: maggiore responsabilità per tutti gli operatori e tolleranza zero per i prodotti non conformi già dal giorno successivo all’entrata in vigore.
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