Segnalazione CRIF senza preavviso: quando è possibile chiedere la cancellazione

Chi riceve una segnalazione come cattivo pagatore deve essere avvisato prima del primo ritardo registrato nei SIC. In assenza di un preavviso valido, è possibile contestare la comunicazione e ottenere la cancellazione dei dati illegittimi. Ecco cosa prevede il Codice di condotta, quali sono i tempi di conservazione e come tutelarsi.

Finire nella lista dei cattivi pagatori può compromettere seriamente la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti, prestiti o mutui. Tuttavia, prima che un ritardo nei pagamenti venga registrato nei sistemi di informazioni creditizie, il cliente ha diritto a ricevere un’apposita comunicazione preventiva.

Il principio è stato ribadito dal Garante per la Privacy, che nelle FAQ pubblicate il 23 ottobre 2026 ha chiarito le regole relative alle segnalazioni nei SIC, tra cui quelli gestiti da CRIF, Experian, CTC e Assilea.

In particolare, in occasione del primo ritardo, la banca o la finanziaria deve inviare un preavviso di almeno 15 giorni prima che l’informazione negativa diventi accessibile agli altri intermediari.

Se la comunicazione non è stata inviata oppure l’intermediario non è in grado di dimostrarne la consegna, il cliente può contestare la segnalazione e chiedere la cancellazione dei dati.

La tutela, tuttavia, non è identica per tutti: l’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è più ampio rispetto a quello espresso dalla Corte di Cassazione, che ha circoscritto alcuni effetti dell’obbligo di preavviso alle operazioni di credito al consumo.

Preavviso CRIF: quando è obbligatorio e quali sono i termini

Il preavviso di segnalazione è disciplinato dall’articolo 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, approvato definitivamente dal Garante della Privacy con provvedimento n. 324 del 6 ottobre 2022.

La disposizione stabilisce che, in occasione del primo ritardo nei pagamenti, il finanziatore deve informare il cliente dell’imminente registrazione dell’informazione negativa.

La segnalazione può diventare accessibile agli altri partecipanti al sistema soltanto dopo che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla spedizione dell’avviso.

La finalità della comunicazione è consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione oppure contestare eventuali errori prima che il ritardo venga condiviso con gli altri intermediari finanziari.

È importante precisare che il preavviso riguarda il primo ritardo relativo al finanziamento. Per le successive irregolarità di pagamento dello stesso rapporto non è previsto un nuovo periodo obbligatorio di 15 giorni.

Quali comunicazioni sono valide?

Non qualsiasi comunicazione inviata dalla banca può essere considerata un preavviso valido. Il Codice di condotta individua specifiche modalità che consentono di documentare l’effettiva consegna dell’avviso.

Tra i canali ammessi rientrano:

  • PEC, con ricevuta che attesti l’avvenuta consegna;
  • posta tracciata, tramite un vettore in grado di certificare il recapito attraverso sistemi di tracciamento e identificazione della spedizione;
  • comunicazione nell’area riservata dell’home banking, accompagnata da SMS, e-mail o messaggio istantaneo, previo accordo con il cliente;
  • telefonata registrata, con verifica documentata dell’identità del destinatario, previo accordo;
  • messaggistica istantanea che permetta di dimostrare la consegna, secondo le modalità concordate.

Per i canali utilizzabili previo accordo, la comunicazione si presume conosciuta dal destinatario, salvo che quest’ultimo dimostri di non aver potuto averne notizia per cause non imputabili alla propria volontà.

Di conseguenza, una semplice lettera spedita senza possibilità di dimostrare il recapito potrebbe non essere sufficiente a provare il rispetto degli obblighi previsti.

CRIF senza preavviso: quando si può ottenere la cancellazione

La mancanza del preavviso può rendere illegittima la segnalazione e consentire al debitore di ottenere la cancellazione delle informazioni negative.

Occorre però distinguere tra le diverse situazioni, perché la disciplina applicabile cambia in base alla natura del debitore e del finanziamento.

Per i consumatori che hanno sottoscritto un contratto di credito al consumo, l’obbligo di comunicazione preventiva è previsto anche dall’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993).

Un orientamento più esteso è stato invece adottato dall’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4632 del 15 maggio 2023.

La pronuncia ha riconosciuto l’importanza del preavviso anche per le persone fisiche che contraggono finanziamenti nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 14382 del 25 maggio 2021 e n. 39769 del 13 dicembre 2021, ha espresso un orientamento più restrittivo, collegando l’illegittimità derivante dalla mancata prova del preavviso alle operazioni di credito al consumo.

Chi può chiedere la cancellazione?

Soggetto segnalatoConseguenze della mancata comunicazione preventiva
Consumatore con prestito personale, finalizzato o carta revolvingPossibile illegittimità della segnalazione e richiesta di cancellazione.
Ditta individuale o professionistaL’ABF riconosce la tutela alle persone fisiche; in sede giudiziaria occorre considerare l’orientamento più restrittivo della Cassazione.
Consumatore con mutuo immobiliare stipulato prima del D.Lgs. n. 72/2016La Cassazione ha escluso che la sola mancanza della prova del preavviso comporti automaticamente l’illegittimità della segnalazione.
SocietàLa tutela prevista per i consumatori e il principio dell’ABF riferito alle persone fisiche non si estendono automaticamente alle società.
Preavviso ricevuto dopo la prima segnalazionePossono essere contestate le registrazioni precedenti alla ricezione dell’avviso; quelle successive possono essere legittime.

È quindi fondamentale valutare attentamente il tipo di finanziamento, la qualifica del debitore e il momento in cui la comunicazione è stata effettivamente ricevuta.

La decisione ABF n. 4632/2023: quando la mancata consegna porta alla cancellazione

Un caso particolarmente significativo è quello esaminato dal Collegio di coordinamento dell’ABF con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023.

La controversia riguardava un imprenditore individuale che aveva ricevuto un finanziamento agrario di 51.000 euro e risultava segnalato in CRIF per alcuni ritardi nei pagamenti.

La banca aveva prodotto diverse comunicazioni di preavviso, ma non tutte erano accompagnate da una prova concreta della consegna.

In particolare, due lettere riportavano la dicitura «tracciatura non disponibile» e non consentivano di dimostrare che il destinatario avesse effettivamente ricevuto l’avviso.

Una terza comunicazione, invece, spedita il 21 dicembre 2020 e consegnata il 29 dicembre dello stesso anno, risultava correttamente tracciata attraverso un sistema satellitare e un codice a barre identificativo.

L’ABF ha quindi disposto la cancellazione delle segnalazioni precedenti a gennaio 2021, mantenendo quelle successive alla comunicazione regolarmente recapitata.

È stata invece respinta la richiesta di risarcimento di 500 euro, in quanto il debitore non aveva dimostrato concretamente il danno subito.

La decisione evidenzia un aspetto importante: non basta dimostrare di aver spedito il preavviso, ma occorre poter documentare il rispetto delle modalità di comunicazione previste dal Codice di condotta.

Come chiedere la cancellazione di una segnalazione CRIF illegittima

Chi ritiene di essere stato segnalato senza aver ricevuto il necessario preavviso può avviare una procedura di contestazione, rivolgendosi sia alla banca o finanziaria che ha comunicato il dato, sia al gestore del sistema di informazioni creditizie.

L’articolo 9 del Codice di condotta prevede infatti la possibilità di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i soggetti, che operano come autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

La procedura può essere articolata nei seguenti passaggi:

1. Richiedere una visura CRIF

Il primo passo consiste nell’accedere ai propri dati per verificare la presenza di segnalazioni negative, individuando l’intermediario che le ha trasmesse, il finanziamento interessato e la data di registrazione.

È possibile effettuare una richiesta anche agli altri gestori dei SIC, come Experian, CTC e Assilea.

2. Richiedere copia del preavviso

Occorre chiedere alla banca o alla finanziaria copia della comunicazione preventiva, specificando che si desidera conoscere la data di spedizione, il canale utilizzato e la relativa prova di consegna.

3. Presentare una richiesta di cancellazione

Se il preavviso risulta assente o non adeguatamente documentato, è possibile inviare un’istanza formale di contestazione e cancellazione dei dati, sia all’intermediario sia al gestore del SIC.

4. Presentare un reclamo alla banca

In caso di risposta negativa o insoddisfacente, è possibile presentare un reclamo scritto all’intermediario. Questo passaggio è necessario per poter successivamente ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

5. Ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario

Se la banca non risponde entro 60 giorni oppure fornisce una risposta non soddisfacente, il cliente può presentare ricorso online all’ABF, entro 12 mesi dal reclamo.

Il contributo previsto per il ricorso è di 20 euro, rimborsabile in caso di accoglimento.

6. Rivolgersi al Garante della Privacy o all’Organismo di monitoraggio

Per eventuali violazioni relative al trattamento dei dati personali è possibile rivolgersi al Garante della Privacy. Per le irregolarità riguardanti il funzionamento dei SIC è inoltre possibile presentare una segnalazione all’Organismo di monitoraggio previsto dal Codice di condotta.

L’ABF può esaminare richieste di risarcimento fino a 200.000 euro, mentre non sono previsti limiti di importo per le controversie che riguardano esclusivamente l’accertamento di un diritto.

Quanto dura una segnalazione CRIF? I tempi di conservazione dei dati

La cancellazione di una segnalazione non avviene necessariamente nel momento in cui il debitore paga le rate arretrate.

Il Codice di condotta stabilisce infatti precisi periodi massimi di conservazione delle informazioni negative, che variano in base alla gravità del ritardo e alla successiva regolarizzazione della posizione.

I principali termini sono i seguenti:

Tipologia di informazioneTempo massimo di conservazione
Richiesta di finanziamento in istruttoria180 giorni dalla presentazione
Finanziamento rifiutato o ritirato90 giorni dall’aggiornamento dell’esito
Ritardi fino a due rate o due mesi, successivamente regolarizzati12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Ritardi superiori a due rate o due mesi, successivamente regolarizzati24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Morosità e gravi inadempimenti non regolarizzati36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario, entro il limite massimo di 60 mesi dalla scadenza del contratto
Finanziamento estinto regolarmente, senza ritardi60 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza contrattuale

Un aspetto da non sottovalutare riguarda i finanziamenti regolarizzati: il pagamento delle rate arretrate non determina la cancellazione immediata della segnalazione.

Se, ad esempio, il cliente accumula un ritardo superiore a due rate e successivamente salda il debito, l’informazione può rimanere nei SIC per altri 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione.

CRIF, Centrale dei Rischi e protesti: quali sono le differenze?

Non tutti gli archivi che raccolgono informazioni sulla situazione finanziaria di una persona funzionano allo stesso modo.

È importante distinguere tra i Sistemi di Informazioni Creditizie privati, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e il Registro informatico dei protesti.

CRIF e gli altri SIC

CRIF, Experian, CTC e Assilea sono sistemi privati che raccolgono informazioni sui finanziamenti concessi e sui comportamenti di pagamento dei clienti.

Le banche e le finanziarie partecipano su base contrattuale, consultando i dati e contribuendo ad aggiornarli secondo il principio di reciprocità.

Società telefoniche, assicurazioni e fornitori di energia possono consultare determinate informazioni, ma non alimentano direttamente questi archivi. Di conseguenza, una bolletta di luce, gas o telefono non pagata non determina una segnalazione negativa nei SIC.

Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi è invece un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia, al quale gli intermediari finanziari partecipano secondo gli obblighi previsti dalla normativa.

La disciplina è diversa da quella applicabile a CRIF e agli altri SIC privati.

I cittadini possono consultare gratuitamente i propri dati attraverso il Portale dei servizi online della Banca d’Italia. Dal 13 aprile 2026, la richiesta telematica di accesso deve essere effettuata attraverso tale portale. I tempi ordinari di risposta sono generalmente entro 30 giorni.

Registro informatico dei protesti

Il Registro dei protesti, gestito dalle Camere di Commercio, raccoglie invece le informazioni relative agli assegni e alle cambiali non pagati.

La cancellazione segue una procedura specifica, distinta da quella prevista per le segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie.

Nuove regole per il credito al consumo: comunicazione entro 30 giorni dalla segnalazione

La disciplina del credito al consumo introduce un ulteriore obbligo informativo a carico di banche e finanziarie.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la direttiva europea 2023/2225, ha modificato l’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario.

Oltre al preavviso precedente alla prima segnalazione negativa, il finanziatore deve ora informare il consumatore dell’avvenuta registrazione dei dati e dei diritti che può esercitare ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Questa seconda comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla registrazione dell’informazione negativa.

Gli intermediari dovranno adeguarsi entro il 20 novembre 2026 oppure, se successiva, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia.

Per i contratti già sottoscritti prima dell’applicazione delle nuove disposizioni continuano generalmente a valere le regole precedenti, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla disciplina transitoria.

Un’ulteriore tutela riguarda il rifiuto di una richiesta di finanziamento: quando la decisione del finanziatore si basa sulla consultazione di una banca dati, l’articolo 125, comma 2, del TUB impone di informare immediatamente e gratuitamente il consumatore dell’esito della consultazione, indicando la banca dati utilizzata e le informazioni che hanno determinato il rifiuto.

Conclusioni: controllare la segnalazione è il primo passo per tutelarsi

Una segnalazione CRIF non corretta o effettuata senza il rispetto degli obblighi di comunicazione può avere conseguenze importanti sull’accesso al credito.

Per questo motivo, chi scopre di essere stato inserito tra i cattivi pagatori dovrebbe verificare non soltanto l’esistenza del debito e l’effettiva presenza di ritardi, ma anche la regolarità della procedura seguita dalla banca.

La mancanza del preavviso, l’assenza della prova di consegna o la registrazione di informazioni non aggiornate possono costituire elementi utili per contestare la segnalazione e richiedere la cancellazione dei dati illegittimi.

Conoscere i propri diritti e verificare la correttezza delle comunicazioni ricevute è fondamentale per proteggere la propria affidabilità creditizia.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni oppure vuoi richiedere la CRIF Contattaci ai nostri recapiti telefonici o vieni nei nostri uffici di Milano e Battipaglia per una consulenza gratuita.

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